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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Club Alpino Italiano - Sezione "Monviso" Saluzzo"

 

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NATURA


Articolo 1

Denominazione, sede, durata

E’ stata costituita in data 15 luglio 1905 l’Associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione "Monviso" Saluzzo" (sigla C.A.I. - Sezione di Saluzzo), struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E’ soggetto di diritto privato, dotato di un proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

L’Associazione ha durata illimitata e sede legale in Saluzzo.

Articolo 2

Natura

L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, improntata a principi di democraticità, ed uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

 

TITOLO II - SCOPI E MEZZI

Articolo 3

Scopi

L’Associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione in accordo con le apposite scuole competenti in materia oppure alla organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla programmazione e collaborazione, con le apposite Scuole del C.A.I. competenti per materia, per la formazione di Soci dell’Associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo e come accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con enti ed Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonchè a collaborare con il C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a pubblicare il periodico sezionale denominato “CAI Monviso - Saluzzo” del quale è editrice e proprietaria;

j) a provvedere alla sede dell’Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.

Articolo 4

Patrimonio ed Entrate sociali

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

- da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote associative annuali nella parte di spettanza della Sezione;

- dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali;

- dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti.

I fondi liquidi dell’Associazione, non necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato all’Associazione stessa.

I Soci non hanno alcun diritto sul Patrimonio sociale.

E’ vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

 

TITOLO III - ANNO SOCIALE

Articolo 5

Anno ed Esercizi sociali

L’Anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Gli Esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni Esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione.

 

TITOLO IV - SOCI

Articolo 6

Categorie di Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari.

a) Sono Soci benemeriti le persone giuridiche che conseguono l’iscrizione ad una Sezione e versano alla stessa un notevole contributo;

b) sono Soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto;

c) sono Soci familiari i componenti del nucleo familiare del Socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto;

d) coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, denominati per ragioni di opportunità Soci giovani, potranno collaborare con tempi e modalità da determinarsi con opportuno Regolamento interno, previo il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci.

E' ammessa, nel rispetto della vigente normativa, l’adesione al Club Alpino Italiano di cittadini stranieri.

Articolo 7

Iscrizione e trasferimento

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche dai genitori o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo decide sull’accettazione a suo insindacabile giudizio.

La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.

L’adesione al sodalizio è rinnovata automaticamente per gli anni successivi con il pagamento della quota associativa prevista.

Nel corso dello stesso anno sociale il Socio può essere iscritto presso una sola Sezione.

Con la domanda il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e sezionale, nonchè le norme emanate dai competenti Organi sezionali.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un’altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto immediato dalla data della comunicazione.

Articolo 8

Diritti e doveri dei Soci

I Soci della Sezione hanno diritto a:

- se maggiorenni, votare nelle Assemblee della loro Sezione con esercizio dell’elettorato attivo e passivo;

- ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive categorie, in conformità alle delibere dei competenti Organi sezionali;

- frequentare la Sede sociale ed usufruire della biblioteca, dei materiali e dell’attrezzistica in dotazione alla Sezione, seguendo norme, limiti, regolamenti fissati dal Consiglio Direttivo;

- partecipare alle attività della Sezione;

- beneficiare di un trattamento di favore in tutti i rifugi del Club Alpino Italiano;

- fregiarsi del distintivo sociale e riceverne uno “speciale” se iscritti ininterrottamente al C.A.I. da 25 anni, 50 anni, 60 anni e 75 anni.

I Soci della Sezione hanno il dovere di corrispondere:

- la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera;

- la quota associativa annuale;

- il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

- eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Articolo 9

Quota associativa

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 10

Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per morte, per dimissioni, per morosità, per provvedimento disciplinare o per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l’iscrizione come Socio benemerito.

Articolo 11

Morosità

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione, versando la quota associativa annuale, entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. L’accertamento della morosità è competenza del Consiglio Direttivo sezionale.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione, alla quale si era iscritti, delle quote associative annuali arretrate.

Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci e non può partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Articolo 12

Procedure disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso a norma del citato Regolamento.

Articolo 13

Dimissioni

Il Socio può recedere dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata o di altre somme corrisposte all’Associazione a qualunque titolo.

 

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE SOCIALE

Articolo 14

Organi della Sezione

La Sezione gode di piena autonomia e libertà d’azione e, nell’osservanza delle norme statutarie e regolamentari, amministra in modo ordinario e straordinario il suo patrimonio.

Sono Organi della Sezione:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vicepresidente;

- il Segretario;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 15

Gratuità delle cariche

Le cariche sono elettive ed a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonchè per almeno tre anni dopo la loro conclusione. Lo stesso principio si applica per l’attribuzione di incarichi negli organi tecnici sezionali.

 

TITOLO VI - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 16

Natura e funzioni

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta tutti i Soci.

Essa è costituita da tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti ed i dissenzienti.

Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni Socio può farsi rappresentare tramite delega scritta da un altro Socio; ogni Socio delegato non può portare più di tre deleghe.

I minori di età possono assistere all’Assemblea.

L’Assemblea:

- adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni della Sezione con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;

- può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo e con voto segreto, Presidente Onorario della Sezione quel Socio che per lunga e particolare attività alpinistica o scientifica abbia dato lustro alla Sezione. Il Presidente Onorario può partecipare ai Consigli Direttivi con funzioni consultive;

- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;

- approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci di esercizio e la relazione del Presidente;

- delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

- delibera lo scioglimento della Sezione;

- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;

- delibera su ogni altra questione contenuta nell’ordine del giorno che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, dai Revisori dei Conti, dalla Direzione delle Sottosezioni o da almeno 1/25 (un venticinquesimo) dei Soci aventi diritto al voto.

Articolo 17

Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata due volte all’anno e precisamente entro:

- novembre per l’approvazione del bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario successivo;

- marzo per l’approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente. Nell’Assemblea di marzo si proclamano i Soci iscritti da 25, 50, 60 e 75 anni ed ogni tre anni si nominano i Soci che ricoprono le cariche sociali.

L’Assemblea Straordinaria dei Soci può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne venga inoltrata richiesta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci maggiorenni. Tale richiesta va presentata al Consiglio Direttivo che fissa data e luogo entro trenta giorni.

La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante un avviso contenente l’Ordine del Giorno da comunicare ai Soci con mezzi appropriati e con preavviso di almeno cinque giorni. Contestualmente l’avviso di convocazione va affisso nella Sede sociale e nelle bacheche sezionali.

Articolo 18

Argomenti di discussione

Sono ammessi alla discussione dell’Assemblea Ordinaria tutti gli argomenti inseriti nell’Ordine del Giorno dal Consiglio Direttivo o quelli per i quali sia stato richiesto l'inserimento entro 3 (tre) giorni dalla data fissata per l’Assemblea, da parte dei Revisori dei Conti, dalla Direzione delle Sottosezioni o da almeno 1/25 (un venticinquesimo) dei Soci aventi diritto al voto.

Articolo 19

Validità e voto

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che potrà tenersi a non meno di un’ora di distanza dalla prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 20

Deliberazioni

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di Indirizzo e di Controllo.

Le modificazioni del presente Statuto devono essere approvate con le maggioranze di cui al successivo articolo 41.

La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata con la maggioranza qualificata di cui al successivo articolo 42.

Articolo 21

Nomina alle cariche sociali

Le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito.

Per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggior anzianità di iscrizione al C.A.I.. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Articolo 22

Presidente e Segretario dell'Assemblea

L’Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente.

Non può essere eletto Presidente dell’Assemblea chi ricopre una carica sociale. Il Presidente sceglierà il Segretario e, se necessario, tre scrutatori.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Il verbale dell’Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario; i verbali di scrutinio devono esser firmati dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori.

 

TITOLO VII - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23

Natura e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; esso si compone di nove Consiglieri, eletti dall’Assemblea tra i Soci.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Quest’ultimo può anche essere scelto tra i Soci e può non far parte del Consiglio Direttivo ed in tal caso non ha diritto di voto.

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario costituiscono il Comitato di Presidenza con il compito di curare l’esecutività delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le limitazioni contenute nel presente Statuto ed altresì nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I., nonchè le disposizioni di legge dettate dai capi I e II del titolo secondo del libro I del Codice Civile.

Tra le principali funzioni, a mero titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo provvede a:

- convocare l’Assemblea dei Soci;

- proporre all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

- redigere, collazionare e riordinare le modifiche dello Statuto della Sezione;

- porre in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

- adottare gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci, per i quali è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;

- curare la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;

- deliberare la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;

- deliberare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

- deliberare la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e coordinarne l’attività;

- curare l’osservazione dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto sezionale;

- proclamare i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

Articolo 24

Durata e scioglimento

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituto.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originali, si deve convocare l’Assemblea per la elezione dei Consiglieri mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituti.

In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 25

Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consigliere anziano, o a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, di regola una volta al mese mediante un avviso contenente l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione ed inviato almeno due giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Articolo 26

Partecipazione alle sedute

Alle sedute del Consiglio Direttivo presenziano di diritto i Revisori dei Conti ed i Past President sezionali.

Il Presidente può altresì invitare, con il consenso del Consiglio Direttivo, rappresentanti di Sottosezioni o di Gruppi, membri di Scuole o Commissioni, persone anche estranee al sodalizio, qualora lo ritenga utile o necessario.

Articolo 27

Validità delle riunioni e votazione

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede.

Articolo 28

Verbali

I verbali del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, vengono sottoscritti dal Segretario stesso e dal Presidente.

Qualunque Socio può chiedere in visione i verbali relativi alle sedute del Consiglio.

 

TITOLO VIII - PRESIDENTE

Articolo 29

Compiti e nomina

Il Presidente è il legale rappresentante della Sezione: ha i poteri di rappresentanza verso terzi; ha la firma sociale ed assolve, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei Soci;

- convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;

- presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico di esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;

- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Per candidarsi alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

 

TITOLO IX - VICEPRESIDENTE

Articolo 30

Natura e funzioni

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di suo impedimento od assenza.

 

TITOLO X - SEGRETARIO

Articolo 31

Natura e funzioni

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Ha la responsabilità della custodia dei fondi liquidi dell’Associazione.

 

TITOLO XI - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 32

Natura e funzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.

E’ composto da tre membri nominati dall’Assemblea dei Soci, che rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili. Al suo interno elegge un Presidente che preferibilmente dovrà essere iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti e che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.

E’ compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’Assemblea dei Soci;

- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione;

- la convocazione dell’Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili od amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO XII - DELEGATI

Articolo 33

Natura e funzioni

I delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano rappresentano, con il Presidente, la Sezione.

Vengono nominati annualmente dall’Assemblea dei Soci a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale.

 

TITOLO XIII - SOTTOSEZIONI

Articolo 34

Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’Assemblea dei Delegati del C.A.I..

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione, essendo a tutti gli effetti Soci della stessa. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Nel rispetto dello Statuto Generale e dello Statuto sezionale nonchè delle disposizioni di legge dettate dai capi I e II del Titolo secondo del libro I del Codice Civile, si fa riferimento al Regolamento interno della Sezione.

 

TITOLO XIV - ORGANI TECNICI

Articolo 35

Natura e funzioni

Gli organi tecnici sezionali sono costituiti da Commissioni e da Scuole, i cui componenti vengono designati in base alle loro competenze specifiche dal Consiglio Direttivo sezionale, su proposta dei membri uscenti della rispettiva Commissione o Scuola, qualora non si tratti di una prima designazione. Il Consiglio Direttivo predispone un regolamento-quadro degli organi tecnici.

 

TITOLO XV - COMMISSIONI

Articolo 36

Natura e funzioni

Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina, tra i Consiglieri e gli altri Soci, di speciali Commissioni aventi competenza tecnica in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri ed eventualmente la durata e la decadenza dall’incarico.

Il Consiglio Direttivo può altresì conferire ai singoli Soci incarichi vari di collaborazione, precisandone limiti e durata.

 

TITOLO XVI - GRUPPI

Articolo 37

Natura e funzioni

I Gruppi svolgono specifiche attività fra quelle rientranti negli scopi sociali, ovvero per l’organizzazione di attività fra Soci di uno stesso ambito territoriale.

Non sono dotati di soggettività distinta da quella della Sezione; conseguentemente non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo di autonomia gestionale. Non intrattengono rapporti diretti con l’organizzazione centrale del C.A.I. e con gli enti territoriali.

Adottano un proprio regolamento, valido solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo sezionale.

Articolo 38

Costituzione

La costituzione di Gruppi può essere promossa dal Consiglio Direttivo o richiesta con domanda inoltrata da Soci ordinari e familiari della Sezione, con anzianità di iscrizione di almeno due anni. La domanda deve contenere una precisa indicazione dell’ambito e del territorio sul quale il Gruppo intende svolgere attività stabile e continuativa.

Non può essere costituito un Gruppo per divisione di un altro preesistente.

E’ vietata la costituzione di Gruppi di non Soci.

Articolo 39

Attività

Le attività dei Gruppi sono sottoposte alla vigilanza del Consiglio Direttivo Sezionale.

In caso di amministrazione autonoma, i Revisori dei Conti della Sezione provvedono alla verifica della contabilità dei Gruppi.

Articolo 40

Scioglimento

In caso di scioglimento del Gruppo che può, ove necessario, essere deliberato anche dal Consiglio Direttivo Sezionale, le attività patrimoniali restano acquisite al patrimonio della Sezione.

 

TITOLO XVII - MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Articolo 41

Modificazioni

Le modificazioni al presente Statuto devono essere deliberate da una Assemblea Straordinaria valida, in prima convocazione, con l’intervento di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci ed in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti.

In entrambi i casi è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

 

TITOLO XVIII - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

Articolo 42

Scioglimento

La Sezione può essere sciolta con deliberazione presa a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) di tutti i Soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione, da destinarsi a fini di utilità sociale, sono assunte in consegna ed amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio dell’Associazione “Club Alpino Italiano - Regione Piemonte”.

 

TITOLO XIX - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 43

Locali della Sede

Nei locali della Sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati neppure temporaneamente da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dal Presidente.

Articolo 44

Iniziative personali

Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative ed attività di singoli sia in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione, sia a discapito delle medesime.

Articolo 45

Norma di richiamo

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., le norme emanate dai competenti organi sociali nonchè le disposizioni di legge dettate dai capi I e II del titolo secondo del libro I del Codice Civile.

 

TITOLO XX - CONTROVERSIE

Articolo 46

Tentativo di riconciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del C.A.I. e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.

 

TITOLO XXI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 47

Entrata in vigore e modifiche

Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione del Comitato centrale di Indirizzo e Controllo e l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad introdurvi le modifiche che siano richieste dal Comitato centrale di Indirizzo e Controllo in sede di approvazione.