ART. 1 – La Biblioteca del CAI sezione di Saluzzo “Angelo Fresia” ha sede a Saluzzo in Piazza Cavour 12.
ART. 2 – L’orario di apertura della biblioteca è il seguente:
venerdì: 21.00 – 23.00
ART. 3 – Tutte le opere possono essere consultate in sede. Per la consultazione di alcuni libri rari o di pregio, come libri vecchi, occorre concordare un appuntamento.
ART. 4 – E’ istituito presso la biblioteca il servizio prestito dei libri. Hanno diritto al prestito a domicilio tutti i soci CAI della sezione di Saluzzo e delle altre sezioni che , presentano all’addetto la tessera valida di socio, compilando l’apposita scheda di richiesta. Ai non soci verrà richiesto un documento d’identità.
ART. 5 – Qualora non si verifichino le condizioni previste dall’articolo 4, il prestito a domicilio potrà avvenire subordinatamente all’approvazione della Biblioteca o di un membro del Consiglio della Struttura Operativa Biblioteca CAI, che ne diventa personalmente responsabile.
ART. 6 – Le opere rare o di particolare pregio sono escluse dal prestito a domicilio, salvo autorizzazione del responsabile della Biblioteca o di un membro del Consiglio della Struttura Operativa Biblioteca CAI.
Sono inoltre esclusi:
* le opere edite più di cinquanta anni fa.
* i volumi esauriti sul mercato, le guide in genere e i manuali. Il prestito sarà concesso per i volumi in duplice copia, se in buono stato di conservazione, a discrezione del responsabile della Biblioteca.
* le carte topografiche, i disegni, le incisioni sia sciolte che rilegate.
* i periodici e le miscellanee.
* le opere in precario stato di conservazione.
ART. 7 – Non si potranno avere in prestito contemporaneamente più di due opere (e di complessivi quattro volumi). La durata del prestito è di 15 giorni. Il prestito dei libri può essere rinnovato una sola volta per ulteriori 15 giorni. La richiesta può avvenire anche tramite e-mail o telefono, purché il volume non sia stato nel frattempo prenotato da un altro lettore. I ritardi nella restituzione di ciascuna opera potranno dare luogo alla sospensione dal prestito. Si potrà avere in prestito un solo audiovisivo (DVD). La durata del prestito è di 15 giorni non prorogabile.
ART. 9 – Le opere concesse in prestito saranno consegnate al richiedente previa compilazione dell’apposita scheda. La Biblioteca conserva (per un periodo di tempo pari ad un anno) le schede dove sono elencati cognome e nome, n. tessera CAI, n. tel. e indirizzo, i volumi ceduti in prestito, la data di consegna e di restituzione.
ART. 10 – Il responsabile della Biblioteca ha la facoltà di richiedere l’immediata restituzione delle opere prestate, quando il servizio della biblioteca lo richieda.
ART. 11 – Per giustificati motivi di studio, il responsabile della biblioteca potrà prolungare il prestito fissandone il periodo e annotando sulla scheda la proroga concessa.
ART. 12 – Gli ammessi al prestito sono tenuti a comunicare ogni cambio di indirizzo, a denunciare lo smarrimento o il deterioramento delle opere avute in prestito entro la data prevista per la restituzione.
ART. 13 – E’ possibile scansionare o fotografare il materiale non soggetto al prestito, nel rispetto delle normative vigenti sul diritto d’autore.
ART. 14 – La connessione a internet dalla postazione della biblioteca è predisposta per ampliare la possibilità di ricerca bibliografia, estendendola a SBN, agli OPAC tematici, alle varie risorse documentarie in relazione della specializzazione della biblioteca.
* Internet non può essere usato per gli scopi vietati dalle legislazioni vigenti.
* L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente a norma delle vigenti leggi dell’uso fatto del servizio internet. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso.
* E’ vietato svolgere operazioni che compromettano la regolare operatività della rete ed è vietato rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware dei computer della biblioteca.
Sanzioni:
L’utilizzo scorretto del servizio internet e il mancato rispetto del regolamento può comportare:
1 – Interruzione della sessione di consultazione.
2 – Sospensione o esclusione dal servizio.
3 – Denuncia alle autorità competenti.
Accesso a internet da parte di minori:
Gli utenti minorenni sono considerati alla stregua dei quelli adulti in tutti gli aspetti dell’utilizzo del servizio.
Il personale della biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di Internet, che è demandata comunque ai genitori o a che ne fa le veci.
